I diritti di chi abortisce dopo i 90 giorni
Tieni presente che i tuoi diritti dovranno essere garantiti dal personale ospedaliero, che abbia fatto o meno obiezione di coscienza. Se incontri problemi potrai rivolgerti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ospedale (URP) per ricevere informazioni o potrai rivolgerti agli avvocati della LAIGA per far prevalere i seguenti diritti:
Articolo 6
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata solo in due casi:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertate rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna
Articolo 7
I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti.
Articolo 9
[…] Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale […]
Che fare se rifiutano di effettuare l’aborto terapeutico?
Non ti impressionare se si giustificano dicendo che non ci sono ginecologi non obiettori: questa è una mancanza che riguarda la struttura e che non deve ricadere su di te, poiché come recita l’art. 9 tutti gli ospedali debbono erogare il servizio. Nel caso in cui uno o più dei diritti elencati negli articoli sopra riportati non venissero rispettati, puoi portare a mano una diffida alla direzione generale e alla direzione sanitaria del presidio in cui ti sei recata. Vedi il fac-simile di seguito riportato.
Diffida contro mancato aborto terapeutico
RACCOMANDATA A MANO URGENTISSIMA
Alla Direzione Generale
Alla Direzione Sanitaria
Ospedale …
Indirizzo …
La sottoscritta … ,
si trova nella situazione di richiesta di Interruzione Volontaria di Gravidanza dopo i primi 90 giorni. Vista la mancata accettazione della sottoscritta all’Unità Operativa Complessa di ginecologia ed ostetricia presente nel Vostro ospedale, informa le S.V. che il diritto della sottoscritta deriva da quanto previsto dalla Legge 194/78, in particolare dagli articoli 4 e seguenti, e che ai sensi dell’art. 9 “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 9 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale”.
Inoltre, la medesima legge dispone che “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6)” e che “I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza.”
Inoltre, citando l’art. 7: “Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale (…)”.
Per tali motivi, e riservandosi ogni azione a propria tutela, la sottoscritta formula espressa diffida affinché le sia consentito di sottoporsi con estrema urgenza alle procedure previste dalla normativa in materia di interruzione di gravidanza, non essendoci cause sanitarie ostative, e chiede, in caso di reiterato diniego, idonea relazione scritta sui motivi dello stesso.
Luogo, data
Firma
Abuso di obiezione di coscienza
Se c’è un abuso dell’obiezione di coscienza, non farti intimidire.
L’obiezione riguarda quegli atti che sono finalizzati ad interrompere la gravidanza. Riguardano cioè solo il/la ginecologo/a che inizia a prescriverti la terapia per interrompere la gravidanza. Tutti glia altri atti, compresi atti operatori che ti possano servire (aiuto nel raschiamento o nell’eventuale taglio cesareo) non rientrano nell’obiezione di coscienza.
Solo il/la ginecologo/a che materialmente interrompe la gravidanza può invocare l’obiezione.
E’ tuo diritto ricevere una analgesia e assistenza attenta e rispettosa.
In caso di aborto terapeutico, in alcune strutture permettono che una persona di tuo gradimento ti stia a fianco durante travaglio e mini parto, ma deve esserci sempre anche l’assistenza di personale infermieristico e medico. Qualora ciò non avvenga, potrai rivolgerti all’URP (Ufficio Relazioni con il Paziente) o rivolgerti agli avvocati della LAIGA per rivendicare questo tuo diritto alla salute.